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Il Turismo Accessibile nel quadro legislativo
Tutto ciò che accade a livello internazionale ed europeo in materia di diritti delle persone in generale e dell’accessibilità in particolare, ha sempre effetti a breve o lungo termine a livello nazionale e locale nella maggior parte degli Stati Membri dell’Unione Europea. L’attenzione generale ai temi della disabilità è iniziata alla fine degli anni ‘80 grazie a numerose iniziative intraprese dalle Nazioni Unite che già nel 1975 avevano adottato una risoluzione contenente una dichiarazione dei diritti delle persone con disabilità.
1981 – “Anno delle Persone con Disabilità” delle Nazioni Unite
Il punto di svolta è stato nel 1981, definito “Anno delle Persone con Disabilità” dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Iniziò così il “Decennio delle Persone con Disabilità” (1983-1992).
Il 20 dicembre 1993, l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato la risoluzione che contiene le “Norme standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità”. Nonostante le norme non abbiano un potere giuridico vincolante, costituiscono una raccomandazione molto forte per i Governi dei vari Paesi per promuovere politiche volte a garantire pari diritti alle persone con disabilità.
Il documento, nato dall’esperienza acquisita nel corso del “Decennio delle Persone con Disabilità”, copre molti aspetti della vita delle persone con disabilità, e contiene una serie di regole raggruppate in quattro tematiche:
– condizioni preliminari per una piena partecipazione
– aree di intervento per la realizzazione delle pari opportunità
– misure di attuazione
– meccanismo di controllo
A titolo di esempio, quattro di queste norme sono direttamente collegate al settore turistico:
• Norma 1. Accrescimento della consapevolezza. Gli Stati dovrebbero intraprendere un’azione per accrescere nella società la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità, i loro diritti, i loro bisogni, il loro potenziale e il loro contributo attraverso campagne, pubblicità tramite mass media, distribuzione di informazioni, programmi pubblici di formazione, e così via.
• Norma 5. Accessibilità. Gli Stati dovrebbero introdurre programmi d’azione per rendere accessibili gli ambienti fisici; trovare gli strumenti per rendere accessibile l’informazione e la comunicazione, agevolare l’accesso agli ambienti.
• Norma 10. Cultura. Gli Stati provvederanno affinché le persone con disabilità siano integrate e possano partecipare in attività culturali su basi paritarie.
• Norma 11. Attività Ricreative e Sport. Gli Stati dovrebbero avviare misure per rendere accessibili alle persone con disabilità le spiagge, gli hotel, i centri sportivi, ecc. Tutte le organizzazioni legate a turismo e attività di tempo libero dovrebbero offrire i propri servizi a tutti, tenendo conto delle particolari necessità delle persone con disabilità.
La Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità
Nell’agosto del 2006 è stata adottata la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Un Trattato Internazionale obbligatorio, vincolante e con potenzialità coercitive, grazie al quale i diritti e le libertà delle persone con disabilità vengono garantiti, e che diventa il primo trattato sui diritti umani approvato nel ventunesimo secolo.
Indubbiamente porta ad un miglioramento, dal punto di vista pratico, del modo in cui verranno trattate le persone con disabilità.
L’obiettivo della Convenzione era quello di sviluppare dettagliatamente i Diritti delle Persone con Disabilità e di stabilire un codice di applicazione affinchè questi diritti potessero essere efficaci.
Il Trattato include, le “Norme standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità” del 1993. Tutti i Paesi che hanno ratificato il trattato, sono tenuti a modificare o abolire leggi che non siano conformi ai requisiti di questo trattato, in termini di pari opportunità, e di provvedere più risorse possibili, se necessario anche a livello di cooperazione internazionale.
La Convenzione è ispirata ad un nuovo approccio relativo alla disabilità, che attribuisce la condizione dei disabili all’esistenza di barriere di diverso tipo, che impediscono la loro partecipazione alla società in modo uguale a tutti e il suo scopo principale dovrebbe essere il superamento di tali ostacoli.
L’accessibilità per tutti, l’utilizzo di strutture recettive accessibili, il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di rappresentanza e l’applicazione del tema dell’accessibilità in tutti i processi di sviluppo, sono quindi le priorità sulle quali si basa la Convenzione.
Queste priorità mirano a garantire fondamenti essenziali, come la dignità, l’uguaglianza e la non discriminazione, l’autonomia individuale, la partecipazione e l’inclusione alla società, l’accettazione della disabilità come parte della diversità umana.
Sebbene la maggior parte dei diritti riconosciuti nella Convenzione siano sanciti anche in altri accordi relativi ai diritti umani applicabili alle persone disabili, la Convenzione presenta un significativo valore aggiunto come integrazione al quadro legislativo esistente, per l’effettiva attuazione del principio di uguaglianza.
Dal 26 novembre 2009 la Convenzione è diventata legge in Unione Europea a seguito della ratifica del documento da parte del Consiglio dell’Unione Europea. L’azione ha obbligato gli Stati Membri a prendere in considerazione i diritti definiti nella Convenzione, non solo da un punto di vista legislativo, ma anche per stabilire azioni volte alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.
In particolare, l’Articolo 30 – Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport – è direttamente collegabile alla possibilità che ciascun cittadino abbia accesso a qualsiasi proposta turistica.
Il capitolo 1 dell’articolo dice:
Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:
a) godano dell’accesso ai materiali culturali in formati accessibili;
b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili;
c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
Gli Stati sono di conseguenza obbligati a mettere in atto misure appropriate ad assicurare che tutte le persone con disabilità abbiano accesso alle proposte turistiche, culturali e di tempo libero.
Sviluppo Sostenibile e Turismo Accessibile
Al meeting delle Nazioni Unite su “Sviluppo e Disabiità” tenutosi nel 2013 e che ha visto la partecipazione di numerosi capi di stato, sono stati discussi i collegamenti tra sviluppo e disabilità ed è stata richiamata l’attenzione sull’inserimento del tema della disabilità nell’agenda per lo sviluppo globale. Nel documento di sintesi dell’incontro, l’accessibilità è stata identificata come uno tra i temi chiave.
Inoltre, nel suo messaggio per la Giornata Mondiale dell’Habitat del 2013, il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon lanciò un appello alla comunità internazionale per rendere le città più accessibili per tutti.
La recente “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” contenente un programma di azione e un elenco di 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030 focalizza l’attenzione, all’obiettivo n. 11, sul “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. L’obiettivo richiama l’accessibilità e la sostenibilità dei trasporti, l’urbanizzazione inclusiva, l’accesso a spazi pubblici e verdi comprendendo il turismo e il tempo libero.
Come già citato, il rapporto 2011 dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), aveva previsto un aumento e uno sviluppo sostanziale del settore turistico, con una previsione di 1.8 miliardi di turisti entro il 2030. Città e servizi turistici accessibili assicurerebbero pertanto la piena inclusione sociale ed economica di tutte le persone col vantaggio di promuovere abitudini di viaggio più sostenibili per tutti.
L’UNWTO ha sottolineato in seguito anche i collegamenti significativi tra il turismo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi in tre fra i 17 previsti:
Obiettivo 8 “Lavoro Dignitoso e Crescita Economica”: entro il 2030 “concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali”.
Obiettivo 12 “Consumo e Produzione Responsabili”: entro il 2030 “Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali”.
Obiettivo 14 “Vita sott’acqua”: Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e del turismo.
Legislazione Europea
Convenzione europea per i diritti fondamentali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
Dalle istituzioni dell’Unione Europea viene riconosciuto il diritto di tutti all’uguaglianza di fronte alla legge, nonché la protezione contro le discriminazioni che è inserita sia nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
L’Unione Europea riconosce il diritto ad uno stile di vita indipendente, ad un’occupazione e alla sicurezza. Riconosce anche che l’accesso ad opportunità e benefici derivanti da tempo libero, viaggi e turismo, non debba essere negato ai cittadini con disabilità, con attenzione alle condizioni di comodità e sicurezza, come non è negato ad altri cittadini europei.
Articolo 13 – Trattato Costituzionale dell’Unione Europea
L’articolo 13 del Trattato Costituzionale dell’Unione Europea autorizza il Consiglio a “adottare misure appropriate per combattere la discriminazione basata su sesso, razza o origini etniche, religione o credo, disabilità, età o condizione sessuale”.
2003, Anno Europeo delle Persone con Disabilità
Il Consiglio dell’Unione Europea ha istituito il 2003 come Anno Europeo delle Persone con Disabilità. Nel corso dell’anno all’interno di ciascuno Stato Membro sono state realizzate campagne di sensibilizzazione contro le discriminazioni verso le persone con disabilità, e sono stati promossi scambi di buone pratiche legate al settore. Il tutto ha avuto conseguenze molto positive per il settore dell’industria turistica e ci sono stati molti cambiamenti, sebbene molti altri siano ancora necessari.
2007, Anno Europeo delle Pari Opportunità per Tutti
Il Consiglio dell’Unione Europea ha dichiarato il 2007 come l’Anno Europeo delle Pari Opportunità per Tutti, con l’obiettivo di sensibilizzare al tema del rifiuto di comportamenti discriminatori e per informare la cittadinanza in merito ai propri diritti e doveri.
In linea con gli obiettivi dell’anno, possiamo sottolineare come esempio la pubblicazione dei diritti dei passeggeri nel trasporto aereo e ferroviario, così come altre direttive pubblicate in merito ad altri mezzi di trasporto. Questo può aiutare le aziende del settore turistico europeo a conoscere quali passi realizzare e quali misure attuare affinché i propri prodotti e servizi possano essere utilizzati da tutti i clienti, con pari opportunità.
Adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità
La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e il relativo Protocollo Opzionale è stata adottata il 13 dicembre 2006.
La Convenzione è il primo strumento internazionale obbligatorio e vincolante che identifica gli standard minimi per i diritti delle persone con disabilità ed è la prima convenzione sui diritti umani alla quale prende parte l’Unione Europea.
A novembre 2009 il Consiglio d’Europa ha adottato la convenzione, che è entrata in vigore il 22 gennaio 2011.
Gli elementi chiave della Convenzione ONU si riflettono della Strategia Europea sulla Disabilità 210-2020.
Strategia Europea sulla Disabilità 2010-2020
Il 15 novembre 2010, la Commissione Europea ha adottato la Strategia Europea sulla Disabilità 2010-2020, con l’obiettivo di superare le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società con pari opportunità.
La strategia è strutturata in otto aree di azione da portare avanti congiuntamente con gli Stati Membri in tema di accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, educazione e formazione, protezione sociale, salute e politica estera. Il documento di lavoro della Commissione Europea presenta specifici obiettivi identificati nella strategia e le azioni previste per raggiungerli. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Commissione Europea https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=it
The European Accessibility ACT (2015-2018)
L’Unione Europea ha lavorato dal 2015 ad una proposta di legge che possa rendere accessibili diversi prodotti e servizi in Europa: lo “European Accessibility ACT”. Sfortunatamente i tempi di discussione sono stati molto lunghi.
Il 2 dicembre 2015, La Commissione Europea ha pubblicato una proposta di European Accessibility Act. Una volta adottata, avrebbe dovuto elaborare prodotti e servizi con gli stessi requisiti di accessibilità. Attualmente però non esiste una legislazione europea specifica in materia di accessibilità per persone con disabilità.
Molte organizzazioni europee hanno portato avanti campagne affinchè lo European Accessibility Act diventasse legge vincolante. L’atto è stato proposto sotto forma di Direttiva, cosa che ha valore vincolante poichè in questo modo gli Stati Membri hanno l’obbligo di recepirla nella legislazione del proprio paese.
Purtroppo, l’ultimo accordo provvisorio raggiunto l’8 novembre 2018, si occupa soltanto di accessibilità digitale, lasciando fuori il “mondo reale”, quello in cui le persone vivono.
Lo European Accessibility Act aggiunge nuovi requisiti minimi a prodotti come computer, smartphone, TV, sportelli bancomat, terminali di pagamento, e-book, e-reader, siti web e applicazioni per cellulari. Lo stesso numero di emergenza 112 e i servizi di telefonia dovranno essere accessibili in tutta Europa.
Mancano quindi aspetti essenziali all’interno dell’atto.
Esclude i trasporti, i servizi offerti dalle micro-imprese, gli elettrodomestici. Esclude qualsiasi obbligo di accessibilità per edifici e infrastrutture. Esclude il mondo reale, nel quale le persone trascorrono la propria vita.
L’adozione di una legge sull’accessibilità che assegna obblighi anche agli edifici, ai trasporti, alle piccole imprese, sarebbe un grande passo di inclusione delle 80 milioni di persone con disabilità che vivono in Europa, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unita per i Diritti delle Persone con Disabilità che l’Unione Europea e tutti gli Stati Membri hanno ratificato.
La speranza al termine del 2018, era che avvenisse una revisione dell’Atto, prima della sua adozione. Diversamente, sarebbe spettato a ciascun Paese Membro, attuare individualmente molti cambiamenti legislativi, necessari per creare un’Europa davvero intenta a difendere i diritti di tutti i suoi cittadini.